Bolletta elettrica: ridotto il periodo di prescrizione a 2 anni
Finalmente è entrata in vigore la legge che, come da tempo richiesto dall’Unione Nazionale Consumatori che ha partecipato alla stesura degli emendamenti del Disegno di Legge Baldelli, dovrebbe (speriamo!) mettere un freno al vergognoso fenomeno delle maxi-bollette!
Il fenomeno delle maxi-bollette riguarda purtroppo migliaia di clienti (sia domestici che microimprese) ed è principalmente dovuto, da un lato, ai blocchi di fatturazione che hanno riguardato i sistemi di alcune grandi aziende del settore e, dall’altro, dai ritardi e dagli errori di comunicazione tra i distributori locali (i soggetti che si occupano della gestione dei contatori e delle reti di elettricità, gas e acqua) e i venditori (i soggetti che fatturano i consumi e ci inviano a casa le bollette).
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera 97/2018/R/com ha applicato quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018 in merito alla riduzione da 5 a due anni del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua.
Innanzi tutto bisogna sapere che la norma varrà solo per le fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
E non avrà quindi valore retroattivo per i conguagli con scadenze precedenti a questa data.
La delibera prevede che il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di richiedere la prescrizione contestualmente all’emissione della fattura di conguaglio e almeno con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza: resta quindi invariato il fatto che la prescrizione va richiesta e non viene applicata in maniera automatica!
E’ previsto inoltre che, in caso di apertura di un procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di reclamo inviato dal cliente all’azienda siano sospesi i pagamenti e, in caso di verifica di indebito conguaglio, restituiti gli importi entro tre mesi.
La norma prevede anche che queste prescrizioni non si applichino se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.
Da un lato quindi si stabilisce il diritto alla sospensione dei pagamenti in caso di contestazionema, dall’altro, si responsabilizza il consumatore nel controllare la correttezza delle letture fatturate, nell’utilizzare lo strumento dell’autolettura (soprattutto per le forniture di gas ed acqua) e nel consentire ai distributori locali di rilevare le letture sui contatori non accessibili (quelli all’interno delle nostre abitazioni per intenderci).
E’ sempre consigliabile, ovviamente, rivolgersi ai nostri consulenti per la verifica della correttezza di fatturazione e per attivare tutte le procedure per far valere il diritto alla prescrizione.
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Autore: Marco Vignola
Data: 2 marzo 2018