Se l’autovelox è posizionato lungo un rettilineo, la Polizia non può prescindere dall’alt
Il fatto che, ai fini del rilevamento della violazione dei limiti di velocità, sia stato utilizzato un apparecchio elettronico non è sufficiente per legittimare il verbale se questo non specifica le circostanze che avevano impedito agli Agenti l’immediata contestazione dell’infrazione.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27771/17, depositata il 22 novembre.
Il caso. Il Tribunale di Chieti dichiarava l’illegittimità di un verbale per violazione del codice della strada per l’assenza di ogni riferimento alle circostanze che avevano impedito agli Agenti l’immediata contestazione dell’infrazione, posto che dalle fotografie prodotte in giudizio risultava palese che il tratto di strada interessato era un lungo rettilineo. Mancava inoltre l’idonea segnaletica di preavviso della rilevazione di velocità in quanto non era chiaro se l’unico cartello riprodotto dalle fotografie fosse posizionato alla corretta distanza rispetto al punto di rilevamento.
Autovelox lungo il rettilineo. Il Comune ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi, in primo luogo, in riferimento al profilo della non immediata contestazione della violazione.
Il Collegio ricorda che, in materia di accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso autovelox, nel caso in cui tale modalità consenta la rilevazione dell’illecito solo successivamente e dunque dopo che il veicolo si sia allontanato dal punto di rilevamento, il relativo verbale deve indicare solo l’utilizzo dell’apparecchio senza ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Ciò posto, sottolineano gli Ermellini, il tratto di competenza nel caso di specie era un lungo rettilineo e dunque «nulla impediva agli organi di Polizia Stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione». Il verbale non poteva dunque limitarsi a specificare l’utilizzo dell’autovelox, senza specificare le ragioni per cui era stata impossibile la contestazione immediata.
Risultando assorbita la doglianza relativa all’apposizione della segnaletica, la Corte rigetta il ricorso.
Tratto da: (Diritto e Giustizia)