Problemi con il fornitore di energia elettrica e gas? Ci pensa l’Autorità Garante
Tutte le novità. Dal 1° gennaio 2018 s’innesta nel nostro sistema un nuovo strumento di tutela, volto a garantire i consumatori da abusi e comportamenti scorretti delle società fornitrici di energia elettrica e gas. Pertanto ogni cliente o utente finale, in caso di esito negativo del reclamo e fallimento del tentativo di conciliazione, per mancata partecipazione dell’operatore, potrà presentare istanza all’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico). Si tratta di una procedura snella che permette in tempi ragionevoli di definire le controversie insorte tra consumatore e gestore, ma resta sempre salva la possibilità di poter agire in sede giurisdizionale.
Istanza via PEC. L’istanza può essere inoltrata tramite PEC (il regolamento precisa «preferibilmente») in un termine non superiore a 30 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione e redatta sulla base di determinati requisiti. Deve indicare i dati delle parti coinvolte, la descrizione della fattispecie violata e le prove a sostegno della violazione, nonché la dichiarazione che attesti l’assenza del gestore al tentativo di conciliazione.
Procedura decisoria. L’Autorità può accogliere l’istanza e dare avvio alla procedura, o archiviarla se inammissibile o se la questione è risolta nelle more dal gestore. Instaurata la procedura, essa si conclude in 120 gg che decorrono dalla data di deposito dell’istanza, in tale termine le parti hanno facoltà di presentare memorie, deduzioni e depositare documenti, nonché presentare integrazioni e repliche alle produzioni avversarie. La deliberazione conclusiva del collegio fissa il termine entro il quale le parti sono tenute ad adeguarsi alla decisione, il gestore potrà altresì essere condannato al rimborso delle somme indebitamente versate, ma resta salva la possibilità di ottenere il risarcimento del maggior danno in sede giurisdizionale. Sono escluse dall’ambito della disciplina le controversie che attengono al recupero credito o profili fiscali o tributari.
Fonte: www.condominioelocazione.it