Impresa e direttore lavori coobbligati: rispondono solidalmente dei danni
In caso di cattiva esecuzione di lavori condominiali, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati ai condomini. E’, infatti, sufficiente che le azioni abbiano concorso a produrre l’evento, anche se frutto di illeciti differenti o della violazione di norme diverse. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18521/16; depositata il 21 settembre.
Il caso. Un Condominio situato in Torino conveniva in lite un’impresa individuale, cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, insieme al direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione.
Responsabilità in solido. Il direttore dei lavori deduce nullità della sentenza dolendosi del fatto che la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi, laddove ha fondato la sua responsabilità sulla base delle risultanze di un procedimento per accertamento tecnico cui egli non aveva preso parte. Inoltre, denuncia violazione di legge in relazione all’affermazione della sua responsabilità in solido con quella dell’impresa appaltatrice. Sostiene, per un verso, la ricorrenza di un’ipotesi che esclude la solidarietà tra coobbligati e sotto diverso profilo, lamenta che la Corte lo avrebbe ritenuto responsabile per il solo fatto dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice.
Contratto di appalto. In riferimento a quest’ultimo punto in particolare, per i Giudici di Cassazione il ricorso è infondato. Secondo un consolidato principio di diritto, infatti, «in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempienti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono in solido dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse».
La solidarietà fra coobbligati trova fondamento anche nel principio contenuto all’articolo 2055 del Codice Civile, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it