Piastrelle con crepe e avvallamenti: acquirente risarcito
Possono costituire gravi difetti dell’edificio ai sensi dell’art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell’opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l’abitabilità dell’immobile.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15846/17 depositata il 26 giugno.
La vicenda. La sentenza in oggetto origina dalla controversia instauratasi tra gli acquirenti di un appartamento e la società costruttrice per i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell’immobile per i quali i primi chiedevano il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, pronuncia confermata anche in Appello. La società ricorre ora in Cassazione contestando il carattere diffuso dei vizi riscontrati, nonché la non incidenza di tali difetti sulla funzionalità dell’immobile.
Responsabilità extracontrattuale. La Suprema Corte coglie l’occasione per affermare che il codice civile prevede una responsabilità extracontrattuale in capo all’appaltatore per i gravi difetti dell’opera al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e degli immobili destinati alla lunga durata, nonché di tutelare l’incolumità personale.
Gravi difetti. Sottolineando poi il fatto che la responsabilità del costruttore è estesa anche ai difetti che, pur non compromettendo la stabilità dell’edificio, siano caratterizzati da gravità, il Collegio riconduce tale concetto alle conseguenze che dal difetto possano derivare e non alla sua intrinseca obiettività.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, possono costituire gravi difetti dell’edificio anche le carenze costruttive dell’opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l’abitabilità. Tipico esempio di tali difetti è l’utilizzo di materiali inidonei o l’esecuzione delle opere non a regola d’arte, anche se incidente su elementi secondari ed accessori quali i rivestimenti o la pavimentazione, purché sia riscontrabile un’incidenza negativa e considerevole sul godimento del bene e siano eliminabili solo con lavori di manutenzione e cioè opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
Correttamente dunque il giudice del caso di specie ha valutato le prove sull’estensione dei difetti della pavimentazione dell’appartamento, eliminabili solo con un’integrale sostituzione delle piastrelle ed il rifacimento dei sottofondi, con la conseguente affermazione di responsabilità del costruttore per l’intera somma necessaria per l’esecuzione di tali lavori in virtù del principio della restituito in integrum.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it