FURTO IN ALBERGO: L’albergatore è tenuto a risarcire i danni.
Cosa fare se soggiornate in un albergo e qualcuno Vi sottrae il portafoglio, il Vostro orologio o altri effetti personali? Non Vi resta altro che confidare nel buon esito delle indagini della polizia per trovare il colpevole per poter sperare di recuperare ciò che Vi è stato rubato o in un risarcimento? Non necessariamente, perché la legge prevede che in questi casi è l’albergatore che ne deve rispondere.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23520/2015 del 17.11.2015, che riprende una sentenza della III sezione, ossia la n. 5030/2014, ha precisato che il proprietario dell’albergo è responsabile se, dalla camera presso la quale è ospite il cliente della struttura, spariscono oggetti e beni di valore, a prescindere dall’uso della cassaforte.
Quindi, a nostro avviso, se in camera o in qualunque altra parte dell’albergo vi sono cartelli del tipo “La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze … o di oggetti non lasciati in custodia”, si tratta di avvisi ingannevoli e non aventi di fatto alcun valore giuridico.
Ma Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la cosiddetta responsabilità dell’albergatore ed i suoi i limiti e le sue condizioni.
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo (secondo quanto previsto dagli artt. 1783 ss. del codice civile).
Sono considerate “cose portate” in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il soggiorno del cliente;
- le cose di cui l’albergatore assume la custodia, fuori dell’albergo, durante il soggiorno del cliente;
- le cose di cui l’albergatore assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo al soggiorno.
Sono da considerare “in albergo” anche le cose lasciate nei vari luoghi a disposizione del cliente e, quindi, non solo nei locali di soggiorno personale o collettivo, ma anche nei locali accessori come magazzini, rimesse, giardini, parchi, piscine, ma non invece nei locali estranei al complesso alberghiero.
La responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata (ad esempio: prezzo dell’alloggio Euro 50; limite massimo del risarcimento = Euro 50 x 100 = Euro 5.000).
Questo limite non vale invece – e l’albergatore risponde quindi illimitatamente – nel caso in cui:
- le cose siano state consegnate all’albergatore (oppure dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari) in custodia;
- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare;
- se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell’albergatore stesso.
Sono considerate cose consegnate all’albergatore le cose mobili che il cliente consegna all’albergatore affinché quest’ultimo le custodisca e le restituisca qualora il cliente le richieda. La legge elenca i beni che l’albergatore ha il dovere di accettare in custodia: le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore.
L’albergatore può rifiutare di ricevere oggetti pericolosi (ad esempio sostanze tossiche, oggetti che possono infiammarsi, ecc.), nonché quelli che, considerando l’importanza e le condizioni di gestione dell’albergo, abbiano un valore eccessivo o natura ingombrante.
Infine, l’albergatore può pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
Il cliente non ha l’obbligo di consegnare gli oggetti di valore portati in albergo all’albergatore affinché questi li custodisca; tuttavia, in caso di sottrazione di tali cose non consegnate in custodia, egli non potrà godere del risarcimento integrale del danno, ma solo entro il limite di cento volte il prezzo dell’alloggio per un giorno (si veda l’esempio precedente).
In ogni caso, il cliente ha l’obbligo di denunciare immediatamente il danno all’albergatore. Oltre a ciò, è consigliabile anche presentare denuncia per furto presso le Autorità di Polizia.
L’albergatore è esonerato dalla responsabilità nei seguenti casi:
- qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo oppure di quelle consegnate all’albergatore è dovuta al cliente, alle persone che lo accompagnano, a quelle che sono al suo servizioo a quelle che gli fanno visita, a forza maggiore o alla natura della cosa;
- qualora il cliente, dopo aver verificato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa, denunci l’avvenimento all’albergatore con un ritardo ingiustificato,sempreché il danno non sia stato causato per colpa dell’albergatore.
Sono nulli i patto o le dichiarazione destinati ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell’albergatore. Non ha quindi alcun valore, ad esempio, un cartello affisso in una camera d’albergo o al ristorante contenente la dicitura: “La direzione dell’albergo declina ogni responsabilità nel caso di furto di oggetti preziosi lasciati in camera”.
Autore: Avv. Daniele Auitieri Resp. Dell’unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia (Roma)