FISCO: FAQ – Il bollo auto ed il caso del veicolo in leasing
Molti consumatori ci chiedono spiegazioni in merito al c.d. bollo auto, soprattutto per le auto in leasing a seguito dei recenti interventi legislativi. Facciamo allora un po’ di chiarezza.
Il bollo auto è una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall’utilizzo del mezzo
e deve essere corrisposta sulla base della potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (Kw)
La competenza in materia di tasse automobilistiche è delle Regioni a statuto ordinario e alle Province autonome di Bolzano e Trento. Per regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta) le funzioni di controllo e riscossione sono invece svolte dal Ministero delle finanze.
E’ obbligato al pagamento chi risulta intestatario al Pubblico Registro Automobilistico.
Nel particolare caso del leasing il bollo è ad esclusivo carico dell’utilizzatore del mezzo e non anche la società titolare e ciò per effetto di un emendamento apportato alla legge 12/2015. C’e’ la responsabilità solidale della società di leasing solo nel caso in cui questa abbia effettuato, al posto dell’utilizzatore, pagamenti cumulativi delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di leasing (vedi Dl 78/2015 art.9).
È sicuramente un costo che incide per chi prende un auto in leasing. L’utilizzatore pertanto dovrà soppesare anche questo aspetto per capire se e quanto il contratto di leasing sia conveniente. Non solo: attenzione, il bollo andrà versato nella Regione in cui risiede il cliente utilizzatore dell’auto, e non più in quella in cui ha sede la società di leasing.
Ricordiamo che la riscossione della tassa di possesso deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, praticamente la prescrizione e’ di quattro anni, quindi, considerando anche l’anno di competenza.
Orbene, nel caso del leasing ci sono giunte molte segnalazioni di utilizzatori di mezzi che hanno ricevuto avvisi di accertamenti retroattivi fino a sei anni. Ebbene, in questi casi si può eccepire la prescrizione .
Nel calcolare se sia stata rispettata la prescrizione, per esempio per un avviso o per una cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive: notifiche di solleciti, avvisi, etc..
Quando arriva un avviso di accertamento, una cartella o un ingiunzione fiscale inerente la tassa di circolazione è possibile, in presenza di errori evidenti o formali (errore di persona, calcoli sbagliati, tassa già pagata, etc.), tentare di farsi annullare l’atto con un tentativo in autotutela presso l’ente che ha emanato l’atto.
Volendo ricorrere contro un avviso di mora o una cartella inerente la tassa automobilistica e’ bene sapere che l’organo competente è il giudice tributario.
Per assistenza è possibile rivolgersi allo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori delegazione di Pomezia, Via Roma n. 7 (tel. 069122006, cell 3299693762).
AUTORE: Avv. Daniele Autieri, resp. dell’Unione Nazionale Consumatori delegazione di Pomezia