BOLLETTE LUCE-GAS: Cosa fare in caso di attivazione di contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica o gas
Il Codice Civile prevede tra i requisiti essenziali del contratto l’accordo delle parti (art. 1325 ), l’assenza del quale può essere fatta accertare dalla parte interessata con un’azione di nullità. Ove, invece, la volontà del contraente sia stata viziata nella sua formazione, l’ordinamento consente quale strumento di tutela l’azione di annullamento.
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) qualifica l’attività consistente nella fornitura di beni e servizi non richiesti come pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e conseguentemente esonera il consumatore dal corrispondere a fronte del bene o servizio una prestazione corrispettiva.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o ANTITRUST), ai sensi dell’art. 27 del Codice del consumo, è competente all’accertamento dell’esistenza di pratiche commerciali scorrette a danno del consumatore.
Nell’esercizio delle proprie competenze l’AGCM ha aperto dei procedimenti nei confronti di diversi esercenti la vendita, accertando l’esistenza di pratiche commerciali scorrette ed ha irrogato severe sanzioni.
Il comportamento tenuto dagli esercenti la vendita oggetto dei provvedimenti è stato inoltre ritenuto contrario alla diligenza professionale. L’esercente la vendita, infatti, operante nel settore da molti anni e conscio dei vantaggi, ma anche dei problemi legati al ricorso alle agenzie affiliate per lo svolgimento dell’attività di promozione porta a porta per la vendita di beni, avrebbe dovuto mettere in atto maggiori e più pervasivi controlli diretti dell’operato materialmente svolto dai venditori, cercando di anticipare le contestazioni dei consumatori in caso di criticità già individuate in particolari aree o in relazione a determinati venditori e diminuendo, in tal modo, significativamente l’incentivo al realizzarsi di simili condotte.
Accanto alla competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette vi è la competenza integrativa delle Autorità di settore. In particolare, nel settore gas ed energia elettrica l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) collabora attivamente con l’AGCM al fine di contrastare e arginare il fenomeno ormai sempre più massiccio delle pratiche commerciali scorrette de parte di alcune società di vendita di energia elettrica e gas.
A tale scopo l’AEEG ha emanato la delibera 153/2012 , a partire dal 1° giugno 2012, allo scopo di contrastare il fenomeno dei contratti truffa, con misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale a tutela di tutti i clienti domestici e delle PMI del settore sia elettrico che gas.
L’allegato A) della predetta delibera n. 153/2012 prevede nello specifico le seguenti novità.
Il venditore, in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto e prima di inoltrare all’impresa distributrice la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione deve:
a) inviare al cliente finale una lettera di conferma rispondente ai requisiti indicati al successivo comma 5.2;
b) in alternativa, nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del venditore, acquisire la conferma della volontà contrattuale del cliente, mediante il tentativo di almeno 5 telefonate al recapito del consumatore
Il cliente che ritenga di essere stato oggetto di un contratto o di una attivazione non richiesta, può inviare un reclamo per contratto non richiesto al venditore non richiesto dopo aver avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta e, comunque, non più tardi di 30 giorni solari dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.
La data in cui il cliente ha avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta è:
a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui il venditore ha consegnato la lettera di conferma al vettore incaricato della consegna al cliente finale;
b) oppure la data della chiamata di conferma;
c) qualora la lettera di conferma non risulti inviata o la chiamata di conferma non risulti essere stata effettuata, la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto.
Il reclamo per contratto non richiesto deve essere completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta.
L’invio del reclamo per contratto non richiesto è, per il cliente, condizione necessaria per accedere alla procedura di ripristino stabilita dall’AEEG per la riattivazione del precedente contratto di fornitura.
La procedura di ripristino semplificata si applica soltanto ai venditori che hanno dichiarato all’Autorità di aderirvi. L’elenco degli aderenti è pubblicato sul sito dell’AEEG nonché sul sito dei singoli esercenti
Per la regolazione dei pagamenti nel periodo transitorio tra il passaggio tra il nuovo e vecchio gestore la delibera prevede che, il venditore non richiesto storna le fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente finale e procede ad applicare ai prelievi relativi al periodo in cui l’attivazione non richiesta ha avuto luogo:
a) per le forniture di energia elettrica, per ogni mese e ogni fascia oraria del periodo in cui ha avuto luogo l’attivazione non richiesta, le condizioni economiche applicate ai clienti in maggior tutela aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto non richiesto, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
a) per le forniture di gas naturale, per ogni mese del periodo in cui ha avuto luogo l’attivazione non richiesta, le condizioni economiche previste per i clienti del servizio di tutela ad esclusione della componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.
Quanto, infine, agli obblighi del venditore precedente la delibera in discussione prevede che lo stesso è tenuto:
a) ad applicare al cliente finale, successivamente alla data di effetto dello switching/accesso per sostituzione, le condizioni economiche e contrattuali previste nel contratto precedente alla data di attivazione non richiesta;
b) a non applicare alcun onere aggiuntivo relativo alla esecuzione del contratto.
Una pecca della delibera dell’AEEG è la mancata previsione di un indennizzo automatico ai consumatori vittime dei raggiri. La speranza è, dunque, che si provveda quanto prima a coprire il vuoto lasciato nella delibera.
Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia
(TEL. 069122006 – CELL 3299693762)