BOLLETTE LUCE-GAS: La verifica del funzionamento del contatore
Una famiglia italiana ha un consumo medio annuo di energia elettrica pari a circa 2.700 kWh. Diverse sono le segnalazioni giunte ai nostri sportelli di consumi elettrici superiori a 2.700 kWh anche in un solo bimestre.
In questi casi il cliente può far verificare il corretto funzionamento del contatore presentando la richiesta al venditore il quale lo informa dei costi che eventualmente dovrà sostenere. Il venditore ricevuta la volontà del cliente di procedere ha l’obbligo di trasmettere la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi
La verifica del funzionamento del contatore viene effettuata dal distributore secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
La verifica deve essere effettuata dal distributore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore,trasmettendo al cliente l’esito del controllo.
Se la verifica del contatore avviene oltre il tempo previsto e ciò per responsabilità del distributore, il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di 30 € per verifiche realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € oltre il triplo del tempo previsto.
Se dalla verifica risulta che il contatore sbaglia, per difetto o per eccesso, il distributore deve ricostruire i consumi effettivi.
Se viene accertato un superamento dei limiti massimi di tolleranza stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve sostituire gratuitamente il contatore.
Attenzione però, perché se dalla verifica risulta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare un contributo di 49,97 €.
Prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto, il cliente deve ricevere tutte le informazioni sulla ricostruzione dei consumi e, salvo ritardo giustificabile, entro 2 mesi dalla data in cui è stata eseguita la verifica del contatore. In caso di sostituzione del contatore è, comunque, necessario il consenso scritto del cliente.
Il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione della ricostruzione dei consumi per contestare i risultati.
In ogni caso, nel corso della procedura di ricostruzione dei consumi, la fornitura di elettricità al cliente non può essere sospesa a causa del debito relativo alla ricostruzione dei consumi.
Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia
(TEL. 069122006 – CELL 3299693762)