PRODOTTI DIFETTOSI: Responsabilità per i danni subiti

PRODOTTI DIFETTOSII prodotti difettosi possono provocare danni, nei casi più gravi anche lesioni personali a chi se ne serve. Un caso recente riguarda i danni provocati dalle protesi prodotte dalla ditta francese P.I.P..

Il Codice del Consumo (artt. 114 e ss.) attribuisce la responsabilità del danno cagionato da difetti del prodotto direttamente al produttore.

Precisiamo che “Prodotto” è da considerarsi ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l’elettricità.

Va specificato, inoltre, che “Produttore” è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Spesso è difficile stabilire chi sia esattamente il produttore di un determinato bene. I moderni processi produttivi coinvolgono in genere un certo numero di ditte, che forniscono singole componenti o materie prime al fabbricante principale.

Pertanto, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se non comunica al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,

l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

Un prodotto è da considerarsi difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

  1. a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  2. b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  3. c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

L’onere della prova del difetto e del conseguente danno spetta al danneggiato, ovvero al consumatore. Questi  deve, inoltre, dimostrare al giudice di avere utilizzato il prodotto in modo corretto.

Secondo il Codice del Consumo è risarcibile:

  1. a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  2. b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso,vpurché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
    E’ da notare che l’obbligo di risarcimento delle cose danneggiate scatta soltanto nel caso in cui il danno materiale superi i € 387,00.

Attenzione, poiché, il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell‘identità del responsabile.
E, comunque, il diritto al risarcimento si estingue dopo dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.

Esistono anche casi in cui la responsabilità è esclusa, nonostante ci si trovi chiaramente di fronte a un prodotto difettoso, se:

  1. a) il produttore non ha messo il prodotto in circolazione, ad esempio perché rubato e rivenduto;
  2. b) il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione, ad esempio è insorto successivamente ad una riparazione;
  3. c) il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
  4. d) il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  5. e) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  6. f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

L’UNC Delegazione di Pomezia è disponibile a fornire assistenza ed informazioni alle persone che abbiano subito danni da prodotti difettosi, i quali possono segnalare il proprio caso anche via e-mail d.autieri@inwind.it – tel. 069122006 – cell 3299693762

Avv. Daniele Autieri, Responsabile dell’UNC Delegazione di Pomezia

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