CONDOMINIO: Piscina condominiale, è necessaria la presenza del bagnino?
Nel caso di un complesso condominiale che abbia una piscina ci si pone il problema se sia o meno necessaria la presenza di un bagnino per poter fare il bagno in sicurezza.
Dal punto di vista normativo non esiste una disciplina apposita che riguardi le piscine c.d. condominiali ossia le piscine facenti parte di un complesso condominiale.
Le piscine condominiali essendo destinate ad una collettività sono equiparate dalla dottrina e dalla giurisprudenza alle piscine pubbliche per quel che riguarda la normativa applicabile.
La disciplina base in materia è costituita: dall’Atto d’intesa tra Stato e Regioni, proposto nel 1992 dal Ministero della Sanità, relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” (pubblicato nella G.U. il 17.2.92); dal D.M. 18.3.96 dettante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi e, da ultimo, dall’atto d’intesa Stato Regioni del 23.01.2003.
Alla luce di tali atti, che non costituiscono norme giuridiche in senso stretto con valore vincolante per la generalità dei destinatari, si ritiene di applicare la normativa delle piscine pubbliche anche a quelle condominiali che impongono la presenza del bagnino nella piscina.
Qualora l’atto d’intesa non sia stato recepito dalle singole Regioni, come nel caso della Regione Lazio, è chiaro che non vi è nessun vincolo di legge a carico del condominio che imponga la presenza di un bagnino nella piscina condominiale.
Tuttavia, non va affatto sottovalutato che in caso di incidente potrebbero sorgere tre ordini di responsabilità –amministrativa, civile e penale- a carico dei condomini quali proprietari, quindi a carico dell’amministrazione e del gestore della piscina.
La responsabilità amministrativa è dovuta alla violazione delle eventuali norme emanate a livello regionale che impongano la presenza obbligatoria del bagnino, qualora l’atto d’intesa fosse stato recepito dalla Regione.
La responsabilità civile, invece, trova il fondamento negli art. 2043 e 2051 codice civile.
Secondo il 2043 c.c. la responsabilità extracontrattuale è connessa ad un mero comportamento doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto ed obbliga, per l’appunto, colui che l’ha commesso (nel caso di infortunio in piscina, il condominio) a risarcire il danno.
Mentre l’art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode per tutti i danni cagionati dalle cose da lui custodite (come nel caso della piscina), salvo il caso fortuito. In altri termini ciò sta a significare che per un danno subito nella piscina condominiale il Condominio per non essere giudicato responsabile deve dimostrare di aver adottato tutte le misure richieste dalla legge in materia di sicurezza e gestione.
Va rilevato, comunque, che l’esercizio della piscina può essere considerata come attività pericolosa ex art. 2050 c.c. che rende punibile anche la colpa lievissima.
E’ chiaro che se il Condominio avesse ritenuto di incaricare un apposito gestore dell’impianto ogni responsabilità in ordine ai danni conseguenti all’uso della piscina si trasferirebbe in capo al medesimo gestore.
Infine, l’eventuale sinistro potrebbe essere altresì fonte di responsabilità penale a carico del proprietario della piscina (nel nostro caso il condominio), in capo al quale si potrebbe configurare il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. o del più grave reato di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p..
Autore: Avv. Daniele Autieri, Responsabile dell’UNC Delegazione di Pomezia