Utilizzo fraudolento della carta bancomat – Consumatrice rimborsata dall’ABF grazie all’UNC di Pomezia
Si è rivolta ai nostri sportelli dell’UNC Delegazione di Pomezia una consumatrice che, in occasione della consultazione dell’estratto conto, apprese dell’esecuzione di n. 13 prelievi illegittimi, compiuti dal 30 agosto al 31 dicembre 2018 a valere sul proprio conto corrente bancario, effettuati presso il medesimo sportello ATM, per complessivi 1.900,00 euro.
La consumatrice sosteneva di aver sempre rispettato gli obblighi di sicurezza nella custodia della propria carta bancomat e del pin.
Sporto reclamo alla Banca senza ricevere riscontro positivo, veniva adito per il tramite dell’UNC l’Arbitrato Bancario e Finanziario chiedendo il rimborso della somma di € 1.900,00, imputando l’avvenuta clonazione della carta di debito all’inadeguatezza del sistema di sicurezza della banca. Ci si lamentava inoltre dell’assenza del servizio SMS Alert.
La banca, costituitosi ritualmente nel giudizio, eccepiva l’imputabilità dei prelievi fraudolenti al comportamento gravemente colposo della consumatrice.
Secondo la banca, lo svolgimento dei fatti, infatti, evidenziava una grave omissione degli obblighi di custodia della carta di cui all’art. 7, comma 2, D.Lgs. 11/2010, che pone a carico del titolare l’adozione di “misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento”, con la conseguenza che la consumatrice non poteva usufruire delle previsioni di favore di cui all’art. 12 del medesimo decreto.
In sostanza, a detta della banca le circostanze appresso indicate, infatti, costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. della negligente condotta di parte ricorrente: 1) la carta in questione è dotata di micro-chip; 2) le operazioni disconosciute si sono alternate ad altre legittime e autorizzate; 3) i prelievi disconosciuti sono stati effettuati durante un lungo lasso temporale; 4) le operazioni contestate sono avvenute in un’area circoscritta e prossima al domicilio del ricorrente e presso sportelli abitualmente utilizzati dal medesimo.
Dalla decisione dell’ABF del 13.01.2020 si rileva che con riguardo alla fattispecie in esame (ripetizione della somma addebitata alla parte ricorrente in seguito all’utilizzo fraudolento della sua carta di debito, nel caso di specie per un totale di 13 prelievi bancomat e 1.900,00 euro), la collocazione temporale delle operazioni (agosto-dicembre 2018) facevano rientrare l’accertamento del diritto fatto valere da parte ricorrente nell’ambito della nuova disciplina sui sistemi di pagamento, d. lgs 11/2010, così come modificato dal d. lgs. 218/2017, di recepimento della Direttiva 2015/2366. In particolare, viene in gioco l’art. 12 nella sua nuova formulazione, che concerne la responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento. Nell’applicare la disposizione
richiamata, il collegio si basa sull’interpretazione che ritiene immodificati il regime della responsabilità e quello probatorio precedentemente applicati (Coll. Milano, Dec. n. 9465/2019).
Simili controversie di utilizzi fraudolenti sono state più volte sottoposte all’attenzione dell’ABF, che ha fondato le proprie decisioni sulla valutazione, da un lato, dell’adeguatezza del sistema di protezione adottato dall’intermediario (art. 8, D.Lgs. 11/2010); e, dall’altro, dell’adempimento del corretto obbligo di custodia dello strumento di
pagamento da parte dell’utilizzatore (cfr. art. 7, comma 1, lett. a) e comma 2, D.Lgs. Cit.; cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 5329/2014).
In materia, assume rilevanza l’art. 10, D.lgs. n. 11/2010, il quale, nella sua nuova formulazione, pone in capo all’intermediario l’onere di fornire, con riguardo alla propria condotta, prova dell’autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione di pagamento, e dell’assenza di malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti (comma 1); e, con riguardo alla condotta dell’utente, prova del dolo o della colpa grave (comma 2).
Secondo l’Arbitro nelle proprie argomentazioni la banca sosteneva di aver rispettato gli obblighi di sicurezza su di essa gravanti contrattualmente e normativamente, nello specifico deducendo l’utilizzo, in tutte le operazioni disconosciute, della tecnologia EMV, nonché la corretta validazione del microchip, la corretta digitazione del codice PIN.
Tuttavia, a sostegno delle proprie affermazioni, la banca produceva una griglia in formato Excel priva, a parere del Collegio, della necessaria valenza probatoria ad attestare la regolarità formale delle transazioni disconosciute. L’attuata produzione documentale, infatti, non è costituita, come dall’Arbitro costantemente richiesto, dai log o altre evidenze
informatiche (tabulati e registrazioni delle operazioni effettuate) attestanti la memoria del
processo di pagamento, ma da un documento i cui dati e la cui legenda riportata in calce
sono il risultato dell’inserimento manuale di elementi presumibilmente ricavati dai sistemi
informatici dell’intermediario medesimo, ma privi di alcuna attendibilità in ordine alla loro
veridicità.
L’ABF appurava, dunque, che la banca non ha versato in atti evidenze informatiche in base alle quali desumere la corretta e regolare autenticazione delle transazioni contestate,
onere di cui è normativamente gravata (ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 11/2010). di conseguenza il Collegio disponeva che la banca dovesse corrispondere alla parte consumatrice l’intera somma sottratta fraudolentemente ossia € 1.900,00.
Per assistenza e consulenza in materia di utilizzo fraudolento e clonazione di carte di debito potete rivolgervi ai nostri sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia, Via Roma n. 7, tel. 069122006 , cell 3299693762
AUTORE: Resp. Dell’Avv. Daniele Autieri, dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia