BOLLETTE: Attenzione al distacco illegittimo di luce e gas!!!

Un caso che si verifica di frequente è il distacco dell’utenza di luce e/o gas. Infatti, a volte può capitare di dimenticarsi di pagare le fatture o che, per mero errore del servizio postale, arrivino già scadute. Se ti trovi in questo caso, sappi che il fornitore ti dovrà inviare un sollecito di pagamento in modo da informarti del mancato saldo delle fatture. A questo punto, dovrai provvedere il prima possibile a pagare le bollette arretrate o accordarti per un piano di rateizzazione e poi comunicare prontamente l’avvenuto pagamento, inviando la ricevuta al tuo gestore.

Ma come ci si deve comportare se il cliente non riceve nessuna comunicazione e il fornitore stacca le utenze senza preavviso? Prima di tutto bisogna capire se il distacco è consentito per legge oppure è illegittimo e il fornitore sta procedendo in maniera irregolare. Se il cliente non paga regolarmente le fatture, è diritto del fornitore sospendere il servizio erogato, sempre però che questo sia anticipato da una comunicazione scritta al cliente.

Ecco cosa fare! Guarda il video.

AUTORE: Avv. Daniele Autieri, Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia (consumatoripomezia@gmail.com – celle 3299693762 – tel. 069122006)

https://www.tiktok.com/@danieleautieri3/video/7392538549028916513

PER Approfondimenti (FONTE ARERA): 

L’ARERA ossia l’Autorità del settore elettrico e gas ha stabilito che se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito.

Per farlo, il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:

  • il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
  • l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
  • le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento;
  • l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
  • se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.

La fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come “non disalimentabili” (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.

Per tutti gli altri clienti, invece, la fornitura non può essere sospesa:

  • nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Autorità;
  • se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
  • se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
  • nel caso di clienti connessi in bassa tensione, se la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.

In ultimo, se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), la fornitura non può essere sospesa se:

  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica.

 

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