BOLLETTE DELL’ACQUA: In vigore la prescrizione biennale dal 01.01.2020
Dal 1° di gennaio 2020 la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito la riduzione da 5 a due anni del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi dell’acqua.
La prescrizione biennale si applica alle bollette dell’acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020.
È importante sottolineare che la prescrizione biennale delle bollette si applica non solo a famiglie e privati ma anche alle microimprese, le società e i professionisti.
La Delibera dell’ARERA 547/2019/R/idr 8 del 19.12.2019 ha chiarito che La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.
La Delibera statuisce inoltre che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il gestore può, in alternativa:
- a) emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure b) dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.
Il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
- a) il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”;
- b) l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
- c) una sezione recante un format che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici presenti sul territorio;
- d) l’indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall’utente finale con cui quest’ultimo intenda eccepire la prescrizione.
Con riferimento alle utenze condominiali, il gestore invia l’informativa contenente l’avviso relativo alla possibilità di eccepire la prescrizione anche a eventuali soggetti terzi che si occupino della ripartizione dei consumi.
Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’utente finale, il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
- a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta resposabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”;
- b) l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
- c) la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente finale nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;
- d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore nonché un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo.
E’ sempre consigliabile, ovviamente, rivolgersi ai nostri consulenti per la verifica della correttezza di fatturazione e per attivare tutte le procedure per far valere il diritto alla prescrizione (tel. 069122006 – cell 3299693762 – mail info@consumatoripomezia.it Sede: Pomezia, Via Roma n. 7).
AUTORE: Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia