TELEFONIA: Vittoria dell’UNC di Pomezia sull’addebito illegittimo del traffico extra soglia
Altra vittoria dell’UNC di Pomezia al quale si è rivolto un consumatore per risolvere un problema con un gestore telefonico per l’addebito di costi ingenti per navigazione internet in roaming.
In particolare, l’associato riferiva che il gestore telefonico con sms lo aveva informato che non risultavano pervenuti tutti i pagamenti (oltre € 980,00!!!) relativi alla sua utenza e che per la stessa, conseguentemente, sarebbero stati disattivati i relativi servizi. Chiedendo ulteriori spiegazioni il consumatore finale veniva a conoscenza che il gestore aveva applicato dei costi ingenti per navigazione internet in roaming. Nel periodo di fatturazione in effetti il consumatore era stato in vacanza all’estero e, in quel periodo, non disattivò l’opzione di roaming telefonico ed utilizzò applicazioni che prevedevano navigazione internet. Soltanto dopo diverso tempo in cui l’utente navigava in roaming riceveva un messaggio di allerta di raggiungimento soglia. Il messaggio fu il seguente: “Gentile cliente la informiamo che è vicino alla soglia massima di spesa dati all’estero, per non essere bloccato invii sms ‘dati estero on’…. Il consumatore nonostante non avesse risposto all’SMS come richiesto non fu bloccato nella navigazione, continuando a consumare inconsapevolmente traffico extra soglia.
Ricordiamo che la Direttiva AGCOM numero 326 del 2010 all’art.2 e, in particolare per la tipologia di contratti a consumo al comma 6, impone ai gestori telefonici di bloccare la navigazione al raggiungimento di soglie di spesa fissate in euro 150 per la navigazione internet nazionale e per euro 50 per la navigazione in roaming. Il consumatore finale contestava pertanto la bolletta di oltre 980 euro e ne chiedeva lo storno. Avendo il gestore rigettato la richiesta, il consumatore per il tramite dell’UNC di Pomezia ha avviato la procedura di definizione innanzi al CORECOM che si è conclusa positivamente con lo storno integrale della fattura di € 980,00. Sul punto della decisione ricordiamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con DELIBERA N. 37/18/CIR ha espressamente statuito che “Alla luce di quanto previsto dalla citata delibera (numero 326 del 2010), l’operatore ha l’obbligo di interrompere la fornitura del servizio internet al momento di esaurimento del plafond previsto, nell’ipotesi in cui l’utente non abbia reso diversa indicazione in forma scritta. Nel caso di specie, in assenza di prove circa le indicazioni scritte rese dall’utente, trova applicazione quanto sopra citato. Pertanto, l’operatore, che non abbia interrotto il servizio internet contravvenendo a quanto stabilito dall’articolo 2 della citata delibera, deve restituire le somme illegittimamente detratte al cliente”.
Ne consegue che il gestore telefonico non avendo dato prova dell’adesione dell’utente finale al superamento del traffico extra soglia ha dovuto riconoscere al consumatore lo storno della bolletta stratosferica.
Autore: il Resp. UNC delegazione di Pomezia, Avv. Daniele Autieri