VIAGGI E TURISMO: Il danno da vacanza rovinata
Per molti italiani le vacanze sono già finite. Per alcuni sarà stata sicuramente una vacanza piacevole ed indimenticabile, per altri, purtroppo, sarà stata una vacanza “rovinata”. Ci sono giunte, infatti, molte segnalazioni alla nostra associazione da parte di malcapitati consumatori che hanno subito ritardi aerei, di treni, disservizi alberghieri etc.
Si ricorda che in caso di disservizi durante i viaggi è bene documentare tutti i disagi tramite fotografie e filmati che saranno fondamentali per ottenere un risarcimento.
Una recente sentenza della Cassazione (n. 1033 del 17 Gennaio 2013) ha riconosciuto ad un turista un risarcimento per vacanza rovinata il quale ha dimostrato in giudizio la difformità fra le foto contenute nel depliant, sulla base del quale era stato concluso il contratto, e lo stato reale dei luoghi di vacanza.
La Corte di Cassazione ha così posto le basi per un importante precedente in materia di turismo, disciplinato dal c.d. Codice del Turismo (decreto legislativo 23 Maggio 2011, n. 79).
Infatti, le locandine, i depliant proposti al cliente dovranno d’ora in poi rispecchiare lo stato effettivo dei luoghi di vacanza, pena il risarcimento dei danni.
In questi casi il consumatore dovrà sporgere RECLAMO entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal rientro, richiedendo il rimborso con lettera raccomandata a/r da inviare all’agenzia di viaggi e al tour operator e per conoscenza alla nostra associazione.
Per informazioni e consulenze su come agire correttamente in questi casi di vacanza “rovinata” è possibile rivolgersi all’UNC di Pomezia, via Roma n. 7.
Autore: Avv. Daniele Autieri responsabile dell’UNC Delegazione di Pomezia