TRASPORTI: Il diritto di recesso nei contratti del tempo libero, il caso dei biglietti aerei
Vacanze, biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, biglietti per concerti o eventi sportivi – tutti questi acquisti rientrano nella categoria dei contratti del tempo libero. Una malattia o un evento improvviso a volte ci impediscono di poter partecipare/usufruire delle prestazioni prenotate (e in molti casi già pagate).
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i consumatori che prenotano viaggi, voli, concerti e quant’altro utilizzando internet; si tratta pertanto di c.d. contratti conclusi a distanza. Per questi contratti in linea di principio i consumatori possono recedere gratuitamente, entro 14 giorni di calendario dalla conclusione, senza pagare alcuna penale per il recesso. Il Codice del Consumo (art. 59) esclude però espressamente il diritto di recesso per i contratti di fornitura di alloggi per fini non residenziali, i servizi di noleggio di autovetture ed i servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici. Ciò significa che per i contratti del tempo libero stipulati attraverso un mezzo di comunicazione a distanza, il diritto di recesso è escluso ed è pertanto solitamente possibile recedere soltanto pagando una penale di recesso. L’ammontare della penale di recesso è stabilita dal prestatore del servizio nelle condizioni contrattuali – è pertanto indispensabile, prima della conclusione del contratto, verificare se è possibile annullare la propria prenotazione gratuitamente o a quanto ammonta la penale di recesso.
L’acquisto on line dei biglietti aerei
Al momento della prenotazione è sempre consigliabile chiedere informazioni sulle possibilità di cambiamento e annullamento del biglietto.
Quello che pochi sanno è che se è il passeggero a decidere volontariamente di non volare, il biglietto aereo è sempre- almeno parzialmente -rimborsabile. Alcune voci del biglietto infatti (il prezzo totale include diversi costi) anche di biglietti a tariffa promozionale, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso in caso di mancato utilizzo. In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri). L’elenco dettagliato di queste voci è disponibile sul sito internet dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
Si, può, quindi, affermare che l’acquisto via internet di biglietti di viaggio aerei (lo stesso dicasi per quelli ferroviari o marittimi) non è tutelato dal diritto di recesso, cosicché al viaggiatore che intenda recedere dagli acquisti già effettuati non resta che affidarsi a coperture assicurative finalizzate al rimborso in caso di ripensamento o rinuncia.
In merito alle polizze assicurative, va comunque evidenziato come esse, il più delle volte, vengano offerte direttamente sui siti web dei venditori insieme con altri servizi accessori e possano essere acquistate semplicemente attraverso la “spunta” di apposite caselle al momento della compilazione dell’ordine. Al riguardo, però, va notato che spesso i
venditori propongono tali servizi attraverso caselle “preselezionate” che possono vincolare l’acquirente anche senza il suo esplicito consenso. A fronte di tale pratica diffusa è intervenuto con decisione il Dlgs 21/2014, che, nel riscrivere l’articolo 65 del Codice del consumo, ha vietato questa consuetudine, ribadendo il principio per cui i venditori devono fornire un chiaro e preventivo avviso degli impegni e dei costi che gli acquirenti assumeranno con la selezione di tali caselle, nonché del fatto che l’inoltro dell’ordine stesso implica l’obbligo di pagare.
Autore: Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia