SINISTRI: Caduta sul marciapiede dissestato. Risarcisce il Comune
Sono sempre più numerosi i cittadini che si rivolgono alla nostra associazione lamentando il dissesto dei marciapiedi del Comune di Pomezia.
Alcuni cittadini ci chiedono tutela, poiché inciampano in vere e proprie buche che costituiscono un insidia in quanto poco visibili, si pensi a quelle ricoperte di acqua e foglie, riportando le più svariate lesioni.
Recente è il caso di una signora che stava passeggiando in via Roma, quando cadeva a terra a causa della imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dal marciapiede, composto da sanpietrini, sconnessi e rialzati e che, per il loro stesso colore scuro, reso ancor più tale da condizioni di scarsa illuminazione, non le consentirono di rendersi conto del pericolo rappresentato dagli stessi sanpietrini. In seguito alla caduta la signora riportava un grave trauma al viso e la frattura delle ossa nasali.
In questi e analoghi casi, la responsabilità dell’evento è imputabile in via esclusiva al Comune, quale Ente proprietario (e custode) responsabile ex art. 2051 cod. civ. per non aver vigilato diligentemente sulle cose che ha in custodia, nonché quale soggetto obbligato nonché soggetto obbligato alla manutenzione del marciapiede pubblico in questione.
A tal proposito, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha in più sedi ribadito che “dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende non solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, come stabilito dall’art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell’Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi” (Cass. Civ., sent. n. 11749/1998).
Inoltre, con specifico riferimento al marciapiede, la Cassazione ha recentemente statuito che “Gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.” (Cass. Civ., sent. n. 16226/2005).
Per i cittadini che abbiano subito lesioni analoghe a quelle sopra riportate, si consiglia di chiamare, innanzitutto, la Polizia Locale sul posto per fare verificare la presenza della buca insidiosa, dopo di che è necessario diffidare con raccomandata a/r il Comune al risarcimento dei danni. Il Comune invierà la segnalazione del sinistro alla Compagnia di assicurazione, la quale avvierà le trattative per la definizione della pratica. La nostra associazione (Unione Nazionale Consumatori Pomezia, via Roma n. 7, tel. 069122006) è riuscita in più casi ad arrivare a transigere la lite, evitando le lungaggini di un giudizio civile. Qualora, comunque, le trattative non dovessero sortire l’effetto desiderato, sarà necessario ricorrere all’Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale a seconda dell’entità delle lesioni) per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti. Si invitano, infine, i cittadini a segnalare alle Autorità competenti lo stato di dissesto dei marciapiedi comunali, al fine di prevenire il ripetersi di gravi incidenti analoghi a quelli sopra riportati.
Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazionale Consumatori Pomezia