SICUREZZA ALIMENTARE: La contraffazione alimentare
Il fenomeno della contraffazione dei prodotti alimentari sta assumendo crescente importanza nel nostro Paese all’interno del più vasto fenomeno della contraffazione sui mercati internazionali che si ripercuote sulle industrie italiane ma, soprattutto, sulla sicurezza alimentare dei consumatori finali.
L’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia, lancia un allarme ai consumatori, poiché il prodotto alimentare contraffatto viene mangiato o bevuto ed entra nel nostro organismo con buone probabilità di essere nocivo per la nostra salute.
Nei confronti del consumatore il danno od il pericolo possono conseguire o a condotte di alterazione delle sostanze alimentari o ad inosservanza di regole per la buona produzione e la corretta conservazione delle stesse.
I mass media negli ultimi anni hanno dato notizia ad esempio delle mozzarelle di bufala contraffatte prodotte con “latte in polvere” , rigenerato, corretto con siero innesto e unito al latte casertano e tutto per abbassare i costi di vendita di questo prodotto!
In questo contesto l’Europa e l’Italia negli ultimi decenni hanno dettato una serie di disposizioni per difendere la qualità alimentare e, dunque, per migliorare la difesa dei consumatori. Si ricorda, in particolare, la nascita con il regolamento CE n. 2081/92 del marchio CE e le indicazioni geografiche protette per identificare e tutelare i prodotti di una determinata area geografica.
Sono note ai consumatori italiani le sigle poste sui prodotti alimentare DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP ecc..
Rileviamo che la Denominazione di origine protetta (DOP) è la qualifica più prestigiosa di un prodotto poiché il produttore deve dimostrare che la particolare qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute “sostanzialmente o esclusivamente” alla circoscritta e “ben delimitata” zona di produzione.
Altra importante sigla è quella di Indicazione geografica protetta (IGP) che viene attribuita a quei prodotti per i quali basta dimostrare di avere una sola caratteristica di distinzione o la “reputazione” del prodotto proveniente da una zona solo “delimitata”.
Molti prodotti italiani riportano la dicitura “da agricoltura biologica”, poichè si distinguono da quelli convenzionali avendo regole più severe di coltivazione o di allevamento. I prodotti trasformati possono essere denominati biologici solo se almeno il 95 per cento degli ingredienti proviene da agricoltura biologica. Tuttavia è ammessa la denominazione “da agricoltura biologica” anche se gli ingredienti biologici sono fra il 70 per cento e il 95 per cento del totale, a condizione che in etichetta sia specificata la percentuale con la dizione “tot % degli ingredienti di origine agricola ottenuti conformemente alle norme della produzione biologica”.
Facciamo, dunque, bene attenzione ai marchi legali di qualità che sono posti a tutela della salute dei consumatori e non sono soltanto marchi di “promozione” commerciale”.
Autore: Avv. Daniele Autieri, responsabile dell’UNC Delegazione di Pomezia