Scivolone sulle scale condominiali, caso fortuito o responsabilità?
L’incidente subito dal condomino, scivolato sui resti di immondizia lasciati sulle scale condominiali, esula dalla sfera di responsabilità del condominio per danni causati da cose in custodia, pertanto il caso fortuito è unica causa del danno subito (Corte di Cassazione, sentenza n. 25856).
Il fatto. La questione trae origine dall’infortunio subito da un condomino scivolato sui resti di un sacchetto d’ immondizia lasciato aperto sulla rampa delle scale condominiali. Il danneggiato ricorre in giudizio, avverso il condominio, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale rigetta la domanda attorea, la decisione viene successivamente confermata in secondo grado per arrivare infine in Cassazione.Responsabilità per danni da cose in custodia. La Suprema Corte conferma che, in tema di responsabilità per cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, deve dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Il Tribunale rigetta la domanda attorea, la decisione viene successivamente confermata in secondo grado per arrivare infine in Cassazione.Responsabilità per danni da cose in custodia. La Suprema Corte conferma che, in tema di responsabilità per cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, deve dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Caso fortuito unica causa del danno. Nel caso di specie, la caduta del condomino rappresenta un evento estraneo alla sfera di custodia, è un fatto imprevedibile e non evitabile e tale da integrare un’ipotesi di caso fortuito e, dunque, unica causa del danno. In conclusione i giudici di legittimità escludono la sussistenza del nesso di causalità tra cose in custodia ed evento lesivo.
Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
Fonte: www.condominioelocazione.it