Pianerottolo in comune, come difendere il possesso
La proprietaria di un immobile lamentava l’occupazione illegittima, da parte di altro condomino, dello spazio destinato a ballatoio, sul quale quest’ultimo aveva fatto costruire un muro. Pertanto proponeva azione di reintegra nel possesso, ritenendo che tale spazio fosse a servizio degli appartamenti dei diversi proprietari.
Compossesso oggettivo vs compossesso soggettivo. La Cassazione, nel valutare la questione, riprende un precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale le parti comuni dell’edificio formano oggetto di un «compossesso pro indiviso» che viene esercitato in maniera diversa a seconda che le parti comuni siano oggettivamente o soggettivamente utili alle singole unità immobiliari. Difatti, nel caso di beni oggettivamente funzionali alle singole abitazioni, come ad esempio le facciate o i tetti, l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano ne trae, mentre nel caso di servizi o beni soggettivamente funzionali alla proprietà del singolo, il possesso dipende dall’attività dei singoli proprietari.
Ballatoio. La Corte precisa che, nel caso di specie, il ballatoio rientra nell’ipotesi di «compossesso soggettivo», pertanto il condomino pregiudicato nel godimento ha l’onere, come incombente a qualunque possessore, di provare l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, non essendo sufficiente il solo possesso dell’abitazione in proprietà esclusiva.
Fonte: www.condominioelocazione.it