Lavanderia: smarrimento o cattivo lavaggio? Ecco cosa fare!
In tintoria si portano spesso a lavare i capi più costosi, ai quali teniamo particolarmente. Non è, quindi piacevole ritirare un capo e scoprire che è stato rovinato, magari irrimediabilmente.
Di seguito alcuni consigli, sia per prevenire i rischi che per ottenere giustizia dopo che il danno è stato fatto.
I consigli per prevenire:
- Acquistate solo capi che hanno l’etichetta con la composizione del capoe con le modalità di lavaggio e stiratura.
- Conservate lo scontrinodi acquisto dell’abito, utile per dimostrare il valore del capo o rivalersi sul negoziante in caso di difetto.
- Al momento della consegna in tintoria, indicate le macchie presentisul capo e la loro natura e chiedete se viene assicurata la loro eliminazione senza danneggiare il tessuto.
- Se consegnate un capo di valore, fatelo presente al momento della consegna. Meglio ancora se comunicate prezzo e data di acquisto.
- Precisate se il vestito viene lavato a seccoper la prima volta.
- Fate lavare insieme i capi coordinati (giacca e pantalone).
- Fatevi sempre dare la ricevuta con l’elenco dei capi consegnati(utile in caso di smarrimento) e lo scontrino fiscale.
- Controllate che sia esposto il listino dei prezziin un posto ben visibile. Se non c’è cambiate tintoria, è un brutto segno sulla mancanza di serietà del gestore. Leggete con attenzione il costo del lavaggio.
- Se il capo non ha una etichetta di manutenzioneè compito del tintore informare preventivamente il cliente di eventuali rischi, in modo che possa decidere se procedere lo stesso con il lavaggio. Se non lo fa e procede senza chiedere al consumatore si assume la responsabilità. Se, invece, il consumatore, debitamente informato dei rischi, insiste per il lavaggio, la tintoria non è responsabile dei danni che aveva prospettato.
E se va male?
- Contestate subito il danno, possibilmente al momento del ritiro del capo. Ispezionatelo, però, con cura, in modo che non vi sfuggano vizi facilmente riconoscibili e fate annotare i difetti sul documento fiscale emesso dalla tintoria.
- Se lo scoprite una volta tornati a casa, tornate il prima possibile in negozio con l’abito. Avete massimo 8 giorni dalla scoperta per denunciare le difformità e i vizi occulti (art. 2226 cod. civ.). L’azione si prescrive in un anno.
- Le tintorie non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alla composizione del capo di abbigliamento o alle modalità di lavaggio riportate nell’etichetta (art. 4, comma 5, legge n. 84 del 22 febbraio 2006). Resta fermo, però, l’obbligo di diligenza nell’adempimentodi cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile. Se l’etichetta è sbagliata potete comunque far valere i vostri diritti con il venditore del capo (a patto che non siano trascorsi due anni dall’acquisto (+ 2 mesi per denunciare il difetto) o con il produttore.
- In caso di cattivo lavaggiopotete chiedere al pulitore di effettuarne uno nuovo, senza addebito.
- Se il capo viene smarritoavete diritto al risarcimento in base al valore del capo al momento della consegna cha va calcolato considerando tre parametri: il prezzo di acquisto (fa fede lo scontrino di acquisto, quindi conservatelo sempre, soprattutto quando si tratta di capi di un certo valore), l’età e lo stato d’uso del capo. Se non avete più lo scontrino e non ricordate il costo dell’abito, provate a chiedere nel negozio dove l’avete acquistato.
- Se il capo è stato danneggiato, il tintore deve risarcire il danno in proporzione al ridotto utilizzo del vestito. Nel caso in cui il capo sia irrimediabilmente danneggiato e sia impossibile il suo utilizzo valgono le regole dello smarrimento.
- Se non ottenete soddisfazione, fate la contestazione con una raccomandata a/r., specificando le caratteristiche ed il valore del capo. E’ bene allegare una copia della ricevuta della lavanderia e una prova d’acquisto del capo.
Autore: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI