Furto in appartamento approfittando del ponteggio: chi paga?
È configurabile, ed eventualmente in quali termini, una responsabilità del condominio per i danni subiti dal condomino a seguito del furto ad opera di ignoti che abbiano approfittato delle impalcature installate sulla facciata dell’edificio per l’esecuzione dei lavori di restauro appaltati appunto dal condominio?
All’interrogativo ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15176/17 depositata il 20 giugno.
Il caso. Una condomina conveniva in giudizio il condominio e la società appaltatrice dei lavori di restauro della struttura per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un furto ad opera di ignoti che, approfittandosi delle impalcature installate sulla facciata dell’edifico, erano riusciti ad entrare nell’appartamento. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. La danneggiata sollecita dunque il giudizio degli Ermellini.
Responsabilità extracontrattuale… La Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi in tema di responsabilità per il furto in appartamento condominiale commesso tramite l’accesso alle impalcature installate per il restauro dell’edificio riconoscendo in modo univoco la responsabilità dell’imprenditore per omessa ordinaria diligenza nell’attuazione delle cautele necessarie per inibire un uso anomalo della struttura.
È stata anche riconosciuta una responsabilità concorrente del condominio committente laddove sia riscontrabile una concreta riferibilità dell’evento per culpa in eligendo (ovvero per l’affidamento dei lavori ad un’impresa inidonea) oppure laddove l’appaltatore abbia agito come mero esecutore degli ordini del committente attuandone le specifiche direttiva.
… o responsabilità da cose in custodia? Ma non è tutto. Il condominio committente è tenuto alla vigilanza e alla custodia della struttura necessaria per l’esecuzione dei lavori essendo il soggetto che ne ha disposto l’installazione ed il mantenimento, posizione che fa sorgere un’ulteriore ipotesi di responsabilità in caso di omissioni ricondotta dalla giurisprudenza all’art. 2051 c.c. (Responsabilità per cose in custodia). In virtù di tale norma, è necessaria la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso intendendosi tale relazione «nel senso che la prima, per il suo intrinseco dinamismo o per l’insorgere in essa di un evento dannoso, abbia prodotto direttamente il secondo e non sia stata invece solo lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione». Si aggiunge inoltre il requisito per cui il soggetto deve essere titolare di un effettivo potere fisico sulla cosa, comportante l’obbligo di vigilare sulla medesima e mantenerne il controllo.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, la Corte esclude che possa automaticamente riconoscersi una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al condominio avendo quest’ultimo semplicemente consentito l’installazione dell’impalcatura, potendo invece riscontrare una responsabilità concorrente con quella dell’appaltatore per omissione degli obblighi di vigilanza ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Ed è dunque rimessa all’accertamento fattuale del giudice di merito la verifica dei limiti dei poteri di vigilanza del condominio, verifica che ha portato il giudice ad escludere la sussistenza di un concreto potere in tal senso della parte convenuta.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it