FISCO: F.A.Q. sul nuovo canone RAI. Attenzione con la seconda utenza scatta l’addebito doppio.

Nuovo canone Rai, ecco le istruzioni per l’uso. Gli esperti dell’Unione nazionale consumatori hanno tradotto in suggerimenti pratici le indicazioni contenute nel decreto esplicativo del ministero dello Sviluppo economico, di imminente pubblicazione. Restano dubbi e critiche, ma per alcuni casi particolari e diffusi arrivano le prime risposte.

Tra moglie e marito chi paga?
“Se la moglie paga la bolletta della luce ed il marito versava l’abbonamento Rai, chi deve accollarsi il canone?” La risposta – secondo l’Unione nazionale consumatori – è “la moglie. I vecchi titolari dell’abbonamento tv saranno sostituiti dal componente della famiglia che già paga la luce”. A cambiare l’intestazione provvederà, d’ufficio, l’Agenzia delle Entrate. “In caso di doppia richiesta, nell’esempio fatto, sarà il marito a dover autocertificare la situazione effettiva”.

E se si ha la tv, ma non un contratto della luce?
“Chi detiene un televisore, ma non è titolare di una utenza elettrica, deve effettuare il pagamento entro il 31 ottobre 2016., con un unico versamento da 100 euro. Non si sa ancora quale sarà il codice da utilizzare, che dovrà essere deciso dall’Agenzia delle Entrate, e se il pagamento avverrà con il modello F24 oppure con un bollettino postale. L’auspicio – dicono sempre gli esperti dell’Unione nazionale consumatori – è che si prevedano entrambe le opzioni. Si tratta di una situazione molto frequente nelle case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari) e riguarda anche i bidelli che vivono nelle scuole, i portieri dei palazzi, le persone residenti nelle isole non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.

Prima la luce
“Una buona notizia. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se l’utente non indica la destinazione delle somme versate, la priorità va alla corrente e non all’abbonamento tv”. In questo caso si evita di vedersi tagliata la luce. “In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica”.

Solleciti di pagamento
“In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici – recita il decreto – l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone tv”.L’azione “punitiva” spetta invece alla macchina del fisco. “Se entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle Entrate”.

Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi
“Se il tardivo versamento del canone non dipende da cause imputabili all’utente, non si procede all’applicazione di sanzioni e di interessi a suo carico”.

Rimborsi
“Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica, ma non dovuto, avverrà una volta che l’Agenzia delle Entrate avrà verificato i presupposti della richiesta di restituzione. Inizialmente il termine fissato per la successiva erogazione della somma era di 6 mesi, adesso è stato ridotto a 45 giorni. Si procederà con l’accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità. La procedura per l’istanza di rimborso sarà definita dalla stessa Agenzia delle Entrate”.

AUTORE: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Canone Rai: con la seconda utenza elettrica, scatta l’addebito doppio

Per non pagare due volte il canone Rai sulle bollette della luce bisogna per forza inviare l’autocertificazione. Se in famiglia ci sono due o più case e due o più contratti della luce intestati a soggetti diversi, arriveranno altrettanti addebiti del canone Rai, salvo che l’interessato non invii l’autocertificazione diffusa ieri sera dall’Agenzia delle Entrate. È questo l’ultimo e paradossale capitolo relativo alla vicenda sul Canone Rai nella bolletta della luce. In barba, infatti, a quanto è scritto nella legge di Stabilità e promesso dal Governo, secondo cui il Canone va addebitato solo sui contratti della luce relativi alla residenza principale, a sorpresa, con un colpo di mano, l’Agenzia delle Entrate ha letteralmente riscritto le regole, capovolgendole: il canone andrà a finire su tutti i contratti della luce, anche se intestati a più persone dello stesso nucleo familiare. C’è un solo modo per impedire il doppio addebito: l’intestatario deve spedire, in via telematica o con la raccomandata a.r., l’autocertificazione. Il che significa che, chi non lo farà o si dimenticherà di farlo (i tempi, peraltro, scadono tra meno di 60 giorni) pagherà due o più volte il canone pur dovendolo versare una volta sola. In questo modo, in tutte le famiglie in cui due o più membri hanno intestato un contratto della luce (si pensi al caso tipico in cui marito e moglie siano titolari di un immobile a testa e ciascuno dei due abbia intestata la relativa utenza elettrica) bisognerà decidere chi deve pagare e chi, invece, dovrà inviare l’autocertificazione. Diversamente il canone sarà addebitato a tutti i titolari di un’utenza. Quel che ha fatto l’Agenzia delle Entrate, andando a derogare la legge, è estremamente grave, essendosi accaparrata, di forza, un potere che spetta solo al Parlamento e al Governo. In pratica, con la circolare diffusa ieri, il fisco ha onerato ogni contribuente del compito che, invece, spettava all’Agenzia delle Entrate e alle società elettriche: coordinare, cioè, i dati sui nuclei familiari e le residenze in modo da addebitare il canone solo sulle abitazioni principali. No, non sarà nulla di ciò che era stato promesso e ogni italiano che abbia due o più utenze dovrà invece, ogni anno, inviare all’Agenzia delle Entrate (secondo le regole che abbiamo spiegato qui) l’autocertificazione. Il punto è però che per il 2016 la scadenza è il 30 aprile: mandano meno di due mesi alla scadenza per l’invio. E di questo nessun italiano ne è a conoscenza.

Per assistenza e consulenza contatta l’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI Delegazione di Pomezia, Via Roma n. 7 (tel. 069122006 – cell 3299693762 – mail info@consumatoripomezia.it) resp. Avv. Daniele Autieri

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