Energia e gas: solo gli utenti possono chiedere la conciliazione
Nell’ambito delle controversie in materia di energia e gas, solo il cliente o l’utente finale può, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.
Lo chiarisce il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 25 maggio 2017.
Il caso. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico archiviava per inammissibilità la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione presentata da Eni s.p.a. nei confronti di un cliente finale.
Interpellata dal legale della società, l’AEEG rispondeva affermando l’impraticabilità del tentativo di conciliazione in virtù della delibera n. 209/2016 dell’Autorità stessa, laddove prevede che solo il cliente o l’utente finale può, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.
Attivazione della procedure di conciliazione. Il Giudice del Tribunale di Roma rileva che la disciplina contenuta nella delibera dell’AEEG sopra citata è stata emanata in attuazione dell’art. 2, comma 24, lett. b), l. n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e dell’art. 141 Codice del Consumo (Risoluzione extragiudiziale delle controversie). In particolare, tale disciplina prevede che la procedura di conciliazione presso l’AEEG è attivabile, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, solo da parte del cliente o dell’utente finale nei confronti di operatori e gestori e non il contrario. Inoltre, quest’ultimi sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti, salvi i casi di inammissibilità della domanda.
Pertanto, il Giudice revoca l’ordinanza precedentemente emessa nella parte in cui, ritenendo obbligatorio il tentativo obbligatorio in questione anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, aveva concesso ad Eni s.p.a. il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di conciliazione.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it