E’ lecito registrare una telefonata?
Ho letto nel precedente numero di questa newsletter che è possibile registrare una conversazione. Ma si può registrare anche una telefonata?
Così come è legale la registrazione di una conversazione tra presenti e all’insaputa di questi, la registrazione di una telefonata con un’altra persona ignara di essere “intercettata” non viola l’altrui privacy e, quindi, non costituisce reato (quello di «interferenze illecite nella vita privata» ). Questo perché, secondo la Cassazione, la registrazione non fa che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già “nostro” e fa parte del nostro patrimonio sensoriale, essendo stato captato dal nostro udito e immagazzinato nella nostra memoria. Insomma, poiché la conversazione diventa parte del nostro bagaglio di conoscenze, la registrazione di una chiamata su un file audio o video altro non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto: l’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come comandare di “dimenticarsi di una conversazione” . Il che è assurdo.
Per citare le parole della Suprema Corte, la registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione a opera di uno degli interlocutori non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonicadi un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo. A tal fine nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione.
Tale è stato anche l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella famosa sentenza “apripista” del 2003 secondo cui la registrazione del colloquio, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale.
Fonte: https://www.privacyitalia.eu/