Chi intende modificare le tabelle millesimali deve provarne l’opportunità o necessità

Quando un condomino si vede raddoppiare le quote di millesimali e, per di più deve anche dimostrarne l’illogicità o inopportunità, si trova senza dubbio in una posizione scomoda. La Corte di Cassazione giunge in aiuto, specificando qual è il soggetto su cui grava l’onere della prova. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25790/16 depositata il 14 dicembre.

Il caso. I proprietari di due botteghe, facenti parte di un condominio, impugnavano davanti al Tribunale la delibera che era stata adottata dall’assemblea, poiché questa approvava delle nuove tabelle millesimali a modifica delle precedenti e, a loro dire, lo faceva «senza alcuna ragione e dunque nella carenza dei presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c.».
Il condominio convenuto, invece, replicava che la modificazione era stata adottata per andare ad ovviare alle anomalie che proprio le vecchie tabelle comportavano e che, per di più, esse erano state elaborate da professionisti, il che escludeva l’“illogicità” lamentata dalla controparte.
I primi due gradi di giudizio di merito davano ragione al condominio, rilevando come le doglianze degli appellanti fossero sfornite di prove atte a dimostrare la violazione della disposizione di legge summenzionata; stesso discorso per quanto atteneva alla dedotta erroneità delle tabelle.
I commercianti, dunque, ricorrevano per la cassazione della sentenza di appello.

L’onere della prova è di chi ha adottato la delibera . Unico motivo di ricorso è la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 disp. att. c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., a proposito dell’onere della prova. Su quest’ultimo punto, la Corte d’appello veniva rimproverata di aver invertito l’onere di dimostrare l’effettiva necessità di modificare le vecchie tabelle, il quale doveva ricadere sul condominio, dando conto della loro asserita erroneità o illogicità. Nel caso di specie invece i proprietari lamentavano di essersi trovati a dover fornire una probatio diabolica, consistente in fatti per lo più negativi.
La formulazione risalente dell’art. 69 precedentemente citato stabilisce che le tabelle possono essere modificate «quando risulta che sono conseguenza di un errore», oppure «per le mutate condizioni di una parte dell’edificio», le quali comportano la variazione del rapporto originariamente esistente tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Secondo la Corte di Cassazione, logica conseguenza di ciò è il fatto che «la prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende modificare le tabelle, quanto meno con riferimento agli errori oggettivamente verificabili».
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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