Bollette luce e gas: è entrata in vigore la nuova conciliazione obbligatoria
Dal 1 gennaio 2017 tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sulle bollette luce e gas prima di andare in causa: tutte le regole della nuova procedura.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è appena entrato in vigore anche in materia di energia elettrica e gas: i clienti che vogliono contestare bollette, inefficienze e anomalie di tali servizi devono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter citare Eni o altri gestori in causa.
Vediamo come funziona la nuova conciliazione prevista dal cosiddetto TICO (Testo Integrato Conciliazione) approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Conciliazione luce e gas: quando è obbligatoria?
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è obbligatorio per le controversie tra:
• Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione;
• Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione non si applica alle controversie:
• attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
• per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
• promosse ai sensi degli articoli 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), 139 e 140 (azione tramite associazione di consumatori) 140 bis (class action) del Codice del consumo.
Tentativo obbligatorio di conciliazione luce e gas: dove si svolge?
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito presso:
– il Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
– le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– gli organismi ADR iscritti nell’elenco disponibile sul sito web dell’Autorità.
Si applicano in ogni caso le regole di procedura previste dal TICO e di seguito descritte.
Tentativo obbligatorio di conciliazione luce e gas: termini
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l’accordo.
Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni, decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione. Tale termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, su istanza congiunta delle Parti avanzata entro i termini, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle Parti.
Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Servizio Conciliazione se, per la medesima controversia, è pendente o è stato già esperito un tentativo di conciliazione.
Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.
Conciliazione obbligatoria luce e gas: come si presenta la domanda
Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato (per esempio un avvocato o un appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria), dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.
La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un annodalla data di invio del reclamo.
La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell’avvenuta registrazione.
Il Cliente o Utente finale domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’associazione o di altro delegato, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
La domanda di conciliazione deve prevedere i seguenti elementi obbligatori: a) nome del Cliente o Utente finale e del delegato, ove presente; b) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente; c) denominazione dell’Operatore o Gestore; d) POD/PDR della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura; e) oggetto della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati della documentazione relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova.
Alla domanda di conciliazione devono essere allegati obbligatoriamente: a) copia di un documento di identità in corso di validità della Parte; b) copia del reclamo; c) copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore o Gestore, se presente; d) copia della risposta dell’Operatore o Gestore, se presente; e) copia della delega al rappresentante dalla Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato; f) dichiarazioni che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione e della data di invio del reclamo all’Operatore; g) accettazione delle previsioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 dell’articolo 11 del TICO [2].
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.
La domanda di conciliazione è inammissibile ed è archiviata nei seguenti casi:
• quando attiene a controversie escluse dalla conciliazione obbligatoria;
• quando è presentata senza il previo reclamo all’Operatore o Gestore;
• quando è presentata senza il rispetto dei termini;
• quando non è stata presentata nelle modalità prescritte;
• quando non contiene anche uno solo degli elementi previsti;
• qualora risulti riproduttiva di domanda già archiviata.
Il Servizio Conciliazione comunica tempestivamente alla Parte l’inammissibilità della domanda di conciliazione.
Nel caso in cui una delle cause di inammissibilità emerga e sia documentata successivamente e, comunque, non oltre il quinto giorno antecedente alla data fissata per il primo incontro, la domanda di conciliazione è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alle Parti.
Conciliazione obbligatoria luce e gas: procedura
Il Servizio Conciliazione, verificata l’ammissibilità della domanda di conciliazione, comunica, in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l’avvio della procedura alle Parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, che deve essere fissato entro 30 giorni ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima alle Parti.
Nel caso in cui il Cliente o Utente finale documenti nella domanda di conciliazione la sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo, l’incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione deve svolgersi nel termine di 15 giorni dalla domanda completa e il termine di 10 giorni è ridotto della metà.
Nella comunicazione sono specificatamente indicati: a) la data di iscrizione al protocollo della domanda di conciliazione; b) l’oggetto della procedura; c) la data del primo incontro; d) la data entro la quale deve concludersi la procedura.
Gli Operatori o Gestori sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti dal Cliente o Utente finale, salvi i casi inammissibilità che comportano l’archiviazione della domanda.
Nel caso in cui l’Operatore, ai fini della risposta al reclamo scritto, abbia richiesto dati tecnici al Distributore o la necessità di tali dati tecnici sia emersa successivamente, può richiedere al Servizio Conciliazione, non oltre il primo incontro, qualora sia necessario e indispensabile ai fini della corretta ed efficace trattazione della controversia, la convocazione del Distributore in qualità di ausilio tecnico.
Il Servizio Conciliazione, qualora ne sia stata fatta espressa richiesta, convoca il Distributore entro due giorni decorrenti dalla richiesta. Il Distributore è tenuto a fornire la necessaria collaborazione ai fini della celere ed efficace trattazione della procedura di conciliazione, partecipando alla medesima nel giorno e ora comunicati dal Servizio Conciliazione.
La Parte che abbia presentato domanda di conciliazione e intenda rinunciare all’esperimento della procedura di conciliazione ne dà tempestiva comunicazione al Servizio Conciliazione e comunque con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data del primo incontro. In tal caso, il Servizio Conciliazione dichiara conclusa la procedura e ne dispone l’archiviazione, dandone comunicazione alle Parti.
Le Parti e il Conciliatore si incontrano in modalità telematica nel giorno e ora comunicati dal Servizio Conciliazione, mediante l’accesso all’apposita area virtuale riservata, web conference tramite chat, audio, video, o tramite l’utilizzo combinato di tali strumenti. In alternativa, secondo la valutazione del Conciliatore e delle Parti, l’incontro può svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.
Ciascuna Parte può chiedere un solo rinvio dell’incontro, presentando richiesta motivata e documentata al Servizio Conciliazione, con l’eccezione dell’incontro relativo alla sopensione di fornitura in caso di fattura tempestivamente contestata, per il quale non sono consentite richieste di rinvio.
La richiesta di rinvio dell’incontro deve essere formalizzata al Servizio Conciliazione entro il quinto giorno antecedente alla data del primo incontro, con contestuale comunicazione di una successiva data di disponibilità non oltre 7 giorni dalla precedente. Di tale richiesta è data comunicazione alle Parti e al Conciliatore.
Le Parti possono presentare argomentazioni, prove e documenti in qualsiasi fase della procedura, mediante upload dei relativi file all’interno della piattaforma telematica, nonché accedere ai documenti presentati dall’altra Parte, salvo che quest’ultima non abbia richiesto espressamente che gli stessi debbano restare riservati.
Le Parti possono intervenire alla procedura facendosi rappresentare da soggetti, anche appartenenti alle associazioni dei consumatori o di categoria, muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare e transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero, per i soli Clienti o Utenti finali, con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.
Il Conciliatore, laddove le Parti rilevino l’esistenza di danni gravi ed irreparabili, su richiesta concorde delle stesse, può suggerire le misure più idonee a garantire la immediata tutela del Cliente o Utente finale.
Esito della conciliazione obbligatoria luce e gas
1) Se la conciliazione ha esito positivo:
Il Conciliatore redige il verbale, nel quale sono indicati i punti controversi e l’accordo raggiunto con il relativo contenuto.
Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dalle Parti e dallo stesso Conciliatore con firma elettronica. In mancanza di firma elettronica, alla modalità telematica di trasmissione del verbale potrà essere affiancata altra modalità compatibile e idonea a garantirne la provenienza.
Le Parti, congiuntamente, possono richiedere al Conciliatore la formulazione di una proposta non vincolante, la cui accettazione o il cui rifiuto devono pervenire per iscritto entro 7 giorni. In mancanza di accettazione nel termine, la proposta si intende rifiutata. La proposta, salvo diversa volontà delle Parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso della procedura, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti alle Parti.
Il verbale di conciliazione, anche a seguito di accettazione della proposta del Conciliatore, costituisce titolo esecutivo.
2) Se la conciliazione non ha esito positivo:
Il Conciliatore redige un verbale nel quale indica i punti controversi e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Se la parte che ha attivato la procedura non compare al primo incontro, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura è archiviata.
Se la controparte non compare al primo incontro, il Conciliatore dà atto nel verbale dell’esito negativo della procedura.
L’assenza dell’Operatore o Gestore che è tenuto ad aderire alla procedura è comunicata dal Responsabile del Servizio all’Autorità per i seguiti di competenza.
È possibile scaricare qui il testo del provvedimento TICO in materia di conciliazione obbligatoria luce e gas.