AUTORITA’’: L’ANTITRUST (AGCOM)

Dal 1992 l’Antitrust è l’Autorità addetta a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite.

Dal 2005 è stato riconosciuto all’Autorità anche il potere di imporre multe.

Il 21 settembre del 2007 sono entrati in vigore i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007 che recepiscono le direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE, che modificano la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa e introducono nel codice del consumo una nuova disciplina per le pratiche commerciali sleali o scorrette, la cui attuazione è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La nuova normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita è destinata all’esclusiva tutela delle imprese, mentre la normativa sulle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori è destinata a proteggere il consumatore, definito come “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” (art. 18, lettera a, del Codice del consumo).

Dal 2007 (decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007) le competenze dell’Autorità sono state ampliate: non solo l’ammontare massimo delle multe è stato quintuplicato (da 100mila a 500mila), ma è stata introdotta una tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle aziende. Se un’impresa si comporta in modo da alterare il comportamento del consumatore o omettendo informazioni o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento l’Antitrust può intervenire sanzionandola.

Dal marzo 2012 le tutele previste dal Codice del Consumo a favore dei consumatori persone fisiche sono state estese anche alle microimprese. Nello stesso anno è stata affidata all’Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori.

Come segnalare all’ANTITRUST

All’Autorità possono essere segnalate:

  1. le pratiche commerciali scorrette
  2. le pubblicità ingannevoli e comparative illecite.

E’ scorretta la pratica commerciale che è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20, comma 2, del Codice del consumo).

E’ “ingannevole” qualsiasi pubblicità che induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta, e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente.

La pubblicità comparativa è ritenuta lecita:

  • solo quando non è ingannevole;
  • confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  • confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
  • non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
  • non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
  • per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione.

Per effettuare una segnalazione è sufficiente inviare:

  • per posta prioritaria la segnalazione aAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • oppure via fax all’Ufficio Protocollo 06 85821256.

Per assistenza ai consumatori sulle modalità di segnalazione di pratiche commerciali potenzialmente scorrette e informazioni ai segnalanti si può contattare anche il numero verde dell’AGCM 800.166.661.

Inviare la segnalazione per conoscenza anche all’UNC Delegazione di Pomezia info@consumatoripomezia.it .

Queste modalità di segnalazione sono valide anche per le imprese, le società o i liberi professionisti relativamente ai messaggi pubblicitari ingannevoli o che contengono comparazioni illecite sulla vendita di beni o servizi.

.Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia

 

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