ASSICURAZIONI: La pignorabilita’ delle polizze vita
Riceviamo molte domande in merito alla pignorabilità o meno delle polizze vita.
Nelle varie pubblicità delle polizze vita viene riferito che investire in questi prodotti renderebbe inattaccabili da eventuali creditori queste somme. Ma sarà vero?
La tesi delle assicurazioni si fonda sull’art.1923 del codice civile che dice, fra l’altro: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Il diritto, però, non e’ una scienza esatta e le norme, come al solito, sono fatte per essere interpretate. Con la sentenza n. 8676 del 25 gennaio – 26 giugno 2000 la Corte di Cassazione, parzialmente modificando il suo precedente orientamento, si e’ cosi’ espressa:
“Il problema che la fattispecie in esame propone e’ se per le somme dovute debbano intendersi quelle che l’assicuratore deve al contraente, a qualunque titolo, ovvero quelle, e solo quelle, che ordinariamente sono a suo carico,in relazione alla funzione tipica del contratto e al momento della naturale cessazione del rapporto, consistenti nella indennità assicurativa, oggetto della previsione negoziale. Ritiene il Collegio che quest’ultima interpretazione sia preferibile…”
Il ragionamento della Corte di Cassazione parte dal presupposto che i benefici di cui all’art.1923 del Codice Civile hanno lo scopo di tutelare il “risparmio finalizzato alla previdenza” (oltre che per mettere al riparo le assicurazioni da procedure di esecutive).
Secondo la Corte, “la finalità previdenziale e’ ravvisabile solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo, in relazione all’interesse garantito”.
In altre parole, le somme oggetto della speciale tutela sono quelle -e solo quelle- che l’assicurazione deve erogare al verificare dell’evento oggetto di assicurazione.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione: “Ne consegue che nella ipotesi del riscatto, per via dell’anticipato recesso ad nutum [n.d.r. discrezionalmente ] dell’assicurato o di chi risulti legittimato ad esercitarlo […] seppur venga a realizzarsi la funzione di risparmio, totalizzando il recedente risorse monetarie recuperate dai premi versati, non si raggiunge il fine previdenziale, poichè non è più in discussione ne’ il contraente beneficia della copertura dall’evento, assunto ad oggetto del rischio.”
Da questo ragionamento giuridico ne consegue che se vi sono contratti di assicurazione in corso alla data di dichiarazione di fallimento dell’assicurato o del contraente che non sono ancora stati attivati dal verificarsi dell’evento assicurato, il curatore fallimentare puo’ esercitare il diritto di riscatto e far ricomprendere le somme percepite dell’attivo fallimentare.
Autore: Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia (Tel. 069122006 – cell 3299693762)